CU - CERTIFICAZIONE UNICA PER I REDDITI DEL 2025
Consegna della CU sintetica entro il 16 marzo 2026
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 15707/2026 del 15/01/2026, ha approvato il modello di Certificazione Unica - "CU 2026", da utilizzare per attestare i redditi del 2025 di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè i redditi relativi alle locazioni brevi.
Il termine per la consegna di tutte le CU sintetiche ai singoli percipienti è fissato entro il prossimo 16 marzo 2026.
Dal periodo d’imposta 2024 i termini di trasmissione in via telematica delle certificazioni ordinarie si sono sdoppiati: entro il 16 marzo le certificazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi ed entro il 31 marzo le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Dal periodo d’imposta 2025 la trasmissione delle certificazioni relative ai redditi da lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale avviene entro il 30 aprile (anziché il 31 marzo), o nel più ampio termine del 31 ottobre relativo alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), se certificano redditi per i quali non può essere presentata la dichiarazione precompilata (mod. 730).
Novità di quest’anno
Le novità da segnalare per la CU 2026 sono:
- Per il lavoro sportivo sono state eliminate le tipologie reddituali N2 e N3 previste per i compensi erogati agli sportivi autonomi fino al 30/07/2024 e si continueranno ad utilizzare le tipologie reddituali A per gli sportivi professionisti abituali (con P.Iva) e M per il lavoro autonomo svolto in modo non abituale (occasionale).
- Reintrodotto il codice 24 da utilizzare - in riferimento ai soggetti in regime forfetario - nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici in continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, non assoggettate a ritenuta d’acconto.
- Per i lavoratori dipendenti è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro.
- Prevista una nuova sezione, dal punto 718, per le somme che non concorrono a formare il reddito, sulla base di specifiche previsioni normative, o per recuperare gli importi riconosciuti da alti enti.
- Per le locazioni brevi non è più richiesta l’indicazione dei dati catastali, ma solo del CIN che identifica obbligatoriamente l’immobile destinato alla locazione.
Termini di presentazione
La CU 2026 si articola in due diverse certificazioni:
- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 16 marzo 2026;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026 per i redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi o 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando i servizi telematico Entratel o Fisconline o entro il 2 novembre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.
La trasmissione può avvenire, escludendo ogni altra modalità di presentazione:
a) direttamente dal contribuente tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite intermediario abilitato.
CU per lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Con il modello CU si attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nell’anno 2025, nonché dei dati previdenziali e assistenziali. La stessa vale ora anche per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.
Come in passato, l’invio telematico della CU ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati certificati con il modello 770.
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare una sola certificazione, se le somme hanno la stessa causale o compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. Ogni CU sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.
In caso di operazioni straordinarie, che hanno comportato l’estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:
• la situazione riferibile direttamente al sostituto d’imposta;
• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.
Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.
Composizione della certificazione
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle Entrate è composto dai seguenti quadri:
· frontespizio dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
· quadro CT nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
· CU 2026, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
· dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
· certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
· certificazioni lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
Certificazione degli utili corrisposti - CUPE
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2025. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:
§ i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2025 hanno corrisposto utili;
§ i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (es. proventi da strumenti finanziari, interessi qualificati come dividendi, riserve di capitale o di utili);
§ i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2025, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione deve anche essere rilasciata ai soggetti non residenti, per i dividendi corrisposti, sia che le somme siano state soggette a ritenuta o a titolo d’imposta, per consentire agli stessi il recupero delle imposte pagate in Italia.
Il modello è stato aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha equiparo il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, per i quali si applica una ritenuta del 26%. Tuttavia le disposizioni previdenti continuano ad applicarsi per le distribuzioni di utili fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 31/12/2022 (unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive sugli utili e altri proventi equiparati erogati dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e del 26% per quelli erogati dal 1° luglio 2014 in avanti; sui dividendi di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, la quota imponibile varia dal 40%, per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, al 49,72% per gli utili formati successivamente e fino al 31/12/2016 e poi del 58,14% per gli utili formati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo). Dal 2024 è cessato definitivamente il regime transitorio.
I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:
dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730 / Redditi PF;
dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK. Infatti, i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK del modello 770.
Non vi è alcun obbligo di certificazione per:
O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa;
O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
02/03/2026